Art. 7
Schede elettorali
In vigore dal 15 dic 1999
1. Le schede per le votazioni sono predisposte dalle università, dagli enti di ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali secondo un modello tipo predisposto dal MURST. Ogni scheda deve riportare sul frontespizio l'indicazione del collegio elettorale e deve recare un tagliando ove sono apposti il timbro dell'istituzione universitaria o di ricerca, l'indicazione della sede, la firma del presidente del seggio e, ove occorra, l'indicazione del numero del seggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-7