Art. 3
Elezioni dei rappresentanti degli enti di ricerca
In vigore dal 6 mag 2000
1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all', comma 2, lettera b), l'ettorato attivo è attribuito congiuntamente, senza distinzione di categorie, a tutto il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, appartenente all'area contrattuale autonoma degli enti di ricerca e sperimentazione, definita ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli astronomi e ai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'INAF e dell'INGV. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del Consiglio afferente all'area n. 6, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali è definito l'elenco degli istituti di ricerca scientifica dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali nonché l'elenco dei dirigenti che svolgono attività di ricerca presso i medesimi istituti cui è attribuito l'elettorato attivo e passivo. Tutto il predetto personale afferisce alle aree di cui all', comma 1, secondo l'allegata tabella di corrispondenza n. 2. L'afferenza dell'elettorato attivo e passivo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste alle aree di cui all', comma 1, è determinata con decreto del Ministro, su proposta dei presidenti degli enti, sentiti i rispettivi comitati di consulenza scientifica. La tabella è aggiornata con decreto del Ministro, sentita l'Assemblea, ove istituita.
2. Per ciascuna delle aree di riferimento è costituito un unico collegio elettorale che elegge due rappresentanti. Ogni elettore esprime una sola preferenza.
3. Ai fini della proclamazione degli eletti è compilata, per ciascuna area di riferimento, una graduatoria nella quale sono inseriti i candidati, in ordine decrescente, in relazione al numero dei voti ricevuti. Risultano eletti il dirigente di ricerca, ovvero l'astronomo, il geofisico straordinario o ordinario, nonché il dirigente tecnologo ovvero il ricercatore degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-3