Art. 8
Operazioni di voto
In vigore dal 15 dic 1999
1. Nella data e nell'orario stabiliti per le votazioni l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità e aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, riceve dal presidente del seggio la scheda di votazione e si ritira nella cabina per apporvi il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, il quale la introduce nell'urna.
2. Il voto è individuale e segreto. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sul lato interno della scheda il nome e il cognome del candidato prescelto, o anche il solo cognome se questo è sufficiente per identificare il candidato. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsivoglia altro segno diverso da quelli prescritti.
3. All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni, ed esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara chiuse le operazioni e l'ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:
a) le schede rimaste inutilizzate sono raccolte e richiuse in un plico o contenitore sigillato;
b) si verifica, sugli elenchi, per ciascun collegio elettorale il numero degli elettori che hanno votato che deve corrispondere al numero delle schede impiegate per la votazione;
c) le schede votate sono prelevate dalle rispettive urne e raggruppate in plichi separati per ciascun collegio elettorale. In altro plico sono inserite le schede non utilizzate o annullate nel corso delle operazioni elettorali, il verbale e gli elenchi degli elettori. Detti plichi, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio sono riuniti in un plico che viene consegnato agli uffici amministrativi delle istituzioni interessate che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-8