Art. 1
Composizione dei Consigli scientifici nazionali
In vigore dal 15 dic 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli , comma 1, lettera d), e 18, comma 1, lettere a), d), e) ed f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenenti le norme di delega per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonché degli organismi, strumenti e procedure e visti i relativi decreti legislativi di riordino dei singoli enti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, a 204, con il quale, in esecuzione della predetta delega, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l' che prevede l'istituzione dei Consigli scientifici nazionali (CSN), e dell'Assemblea della scienza e della tecnologia (AST);
Considerato che il citato del decreto legislativo n. 204 del 1998 rimette a uno o più regolamenti,da emararsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle aree di riferimento, del numero e della composizione dei CSN e dell'AST e delle modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, nonché l'individuazione delle rispettive sedi e dei supporti organizzativi e tecnici;
Considerata l'esigenza di procedere alla istituzione dei CSN e dell'AST allo scopo di consentire ai predetti organismi di espletare i propri compiti istituzionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
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Composizione dei Consigli scientifici nazionali
1. Sono costituiti sei Consigli scientifici nazionali (CSN) per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
1) scienze matematiche, fisiche e chimiche, scienze geologiche e geofisiche;
2) scienze tecnologiche;
3) scienze dell'ambiente e della vita;
4) scienze della salute;
5) scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali:
6) scienze umanistiche e beni culturali.
2. Ogni Consiglio è costituito da 7 componenti, dei quali:
a) 5 eletti dai professori e ricercatori universitari;
b) 2 eletti dai dirigenti di ricerca e tecnologi, primi ricercatori e tecnologi, ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nonché dai geofisici straordinari e ordinari, associati e ricercatori dello stesso INGV e dagli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori dell'Istituto di astrofisica (INAF). Per 1'elezione dei componenti del Consiglio afferente all'area n. 6 (scienze umanisiche e beni culturali) l'elettorato attivo e passivo è esteso ai dipendenti che svolgono attività di ricerca negli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, individuati con il decreto di cui all', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444#art-1