Titolo IV›Capo IV
Art. 67
Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre
In vigore dal 16 apr 1999
Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei
mezzi di trasporto terrestre
1. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ai provveditorati regionali, nonché agli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici.
2. L'assegnazione è disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, nonché dagli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici a cui sono assegnati.
4. I mezzi di trasporto assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dalla direzione di un istituto o di un servizio penitenziario, con sede in Roma, secondo le disposizioni del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La gestione amministrativa dei mezzi di trasporto è demandata all'Ufficio che li ha assunti in carico.
6. Per la dichiarazione di fuori uso e l'alienazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni vigenti in materia.
7. Per ciascun mezzo di trasporto, l'ufficio assegnatario deve istituire un apposito registro sul quale, al termine del servizio effettuato, devono essere riportati:
- la data e il numero dell'ordine di uscita:
- l'autorità che ha disposto il servizio;
- il motivo del servizio svolto;
- l'ora di uscita e quella di rientro;
- i chilometri percorsi;
- il carburante introdotto;
- il lubrificante introdotto;
- la firma di chi ha effettuato i rifornimenti;
- la firma del conducente e dell'eventuale capo macchina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-67