Titolo IV›Capo III
Art. 64
Doveri del vice conduttore di macchina
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed è responsabile, nei suoi confronti, dei compiti specificamente delegatigli.
2. Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato.
3. Il vice conduttore di macchina inoltre:
a) non si assenta contemporaneamente al conduttore di macchina quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;
b) non può fruire di congedo contemporaneamente al conduttore di macchina;
c) sostituisce il conduttore di macchina in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-64