Titolo IVCapo III

Art. 65

Doveri del motorista navale

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il motorista navale: a) se assegnato a bordo di naviglio d'altura o costiero: - coadiuva il conduttore di macchina ed il vice conduttore di macchina nell'espletamento delle loro funzioni; - esegue i lavori, le manutenzioni, le operazioni e le verifiche disposte dal responsabile dei servizi di macchina; b) se assegnato a bordo di naviglio d'uso locale, risponde al padrone: - della condotta e del controllo dell'apparato motore, con particolare riferimento alla manovra; - della buona tenuta, della pulizia e della conservazione del materiale di pertinenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-65

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