Titolo IVCapo IV

Art. 66

Principi generali

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il servizio di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli. 2. Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terrestre in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-66

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