Titolo IV›Capo IV
Art. 66
67 / 92Principi generali
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il servizio di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli.
2. Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terrestre in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-66