Titolo IV›Capo III
Art. 62
Doveri del padrone
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il padrone ha i doveri e le attribuzioni seguenti:
a) risponde della custodia, della buona tenuta, della pulizia e della conservazione del naviglio affidatogli e del relativo materiale di dotazione;
b) consente l'imbarco soltanto alle persone munite di autorizzazione;
c) dirige la manovra, di cui ha la completa ed esclusiva responsabilità;
d) ha la vigilanza sulla disciplina ed è responsabile dell'esecuzione delle consegne ricevute, quando non si trovi a bordo un suo superiore a ciò espressamente comandato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-62