Titolo IVCapo III

Art. 58

Personale di coperta. Doveri del comandante.

In vigore dal 16 apr 1999
Personale di coperta. Doveri del comandante. 1. Il comandante impersona l'unità o il mezzo navale affidatogli ed ha, su tutto il personale imbarcato, anche di passaggio, l'autorità conferitagli dalla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza, il servizio, l'ordine e la disciplina di bordo. 2. Il comandante riferisce al preposto alla base navale cui è assegnata, anche temporaneamente, l'unità sulle missioni compiute o da compiere, sui rifornimenti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi, per la compilazione e l'invio delle relazioni e dei rapporti, a quanto previsto dalle norme in vigore. 3. Il comandante ha i seguenti doveri e attribuzioni: 1) è responsabile dell'efficienza dell'unità nel suo complesso di personale, mezzi ed organizzazione; 2) dispone la sostituzione in via provvisoria del personale mancante o inabilitato con altro personale in possesso di abilitazioni affini e presente a bordo; 3) provvede a richiedere tempestivamente i rifornimenti, i reintegri delle dotazioni e le riparazioni occorrenti; 4) attua le predisposizioni idonee ad assicurare il grado di prontezza operativa assegnato all'unità ed informa immediatamente il superiore da cui dipende allorchè insorgono fatti che impediscono il mantenimento di tale grado di prontezza; 5) prima di ogni uscita in mare si assicura che: a) le condizioni e le previsioni meteorologiche consentano la navigazione; b) siano state definite sulla carta nautica le rotte da seguire e le zone di operazione, verificando l'esistenza di notizie utili o di impedimenti alla navigazione; c) i materiali mobili siano stati adeguatamente rizzati; 6) consente l'imbarco alle persone soltanto su autorizzazione scritta o, in casi di urgenza, su autorizzazione verbale, che deve comunque essere confermata per iscritto appena possibile; 7) è responsabile del corretto ed efficace impiego operativo dell'unità e dei servizi di bordo in relazione alla missione assegnata; 8) coordina l'attività di polizia giudiziaria a bordo dell'unità; 9) è responsabile della esecuzione degli ordini ricevuti e, quando considerazioni di urgenza lo consiglino, assume di iniziativa le necessarie determinazioni; 10) è responsabile della condotta della navigazione ed adotta ogni precauzione per evitare i pericoli che possono insorgere a causa di secche, di impedimenti subacquei o del traffico; 11) vigila sul consumo del combustibile e dei lubrificanti, realizzando la massima economia e la migliore conservazione dei materiali; in navigazione prescrive la velocità più economica compatibilmente con la missione da compiere; 12) dirige personalmente le operazioni per l'ormeggio, il disormeggio, l'entrata e l'uscita dai porti, per prendere o lasciare la fonda o per l'affiancamento di altri natanti ed ogni volta che si presentano difficili condizioni di navigazione e meteorologiche; 13) è responsabile della osservanza a bordo delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore; 14) cura l'istruzione professionale e marinaresca del personale e ne stimola il senso di responsabilità, affinché esso mantenga un grado di efficienza e di addestramento atto ad assicurarne l'impiego in condizioni di sicurezza; 15) non deve, senza autorizzazione superiore, ordinare nè permettere cambiamenti nelle sistemazioni e nel materiale di dotazione dell'unità navale, salvo casi di assoluta ed urgente necessità; quando ritenga opportuna l'attuazione di qualcuno dei predetti cambiamenti, avanza la relativa proposta, tenendo presente severi principi di economia; 16) vigila sulla corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione e alla contabilità; 17) dispone che sia ispezionato qualsiasi oggetto che si sbarchi o si imbarchi, sia per misura di sicurezza sia per accertarsi che non si introducano a bordo o non si sbarchino materiali senza autorizzazione; 18) vigila sulla corretta, completa e tempestiva esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli stabilimenti o ai cantieri, concorrendo, per quanto possibile, con i mezzi ed il personale di bordo. A tale scopo, l'equipaggio rimane, di massima, a bordo, salvo superiori disposizioni. I lavori e le riparazioni di cui sopra devono essere limitati a quelli autorizzati; 19) vigila sull'assetto dell'unità e sul suo aspetto esterno ed interno, cioè sulla corretta configurazione e disposizione degli impianti ed apparati di bordo, dei pesi e delle dotazioni mobili, in aderenza alla consuetudine marinara ed alle prescrizioni tecniche; 20) verifica la corretta attuazione dei turni di sorveglianza del naviglio all'ormeggio; 21) cura il mantenimento, in via esclusiva, della corrispondenza ufficiale con i superiori, con l'obbligo di tenere, peraltro, costantemente informato il vice comandante, affinché questi possa essere in condizione di surrogarlo nel comando in qualunque circostanza; dispone che la predetta corrispondenza, unitamente ad altri registri e documenti di interesse, sia accuratamente ordinata e conservata in apposito locale adibito a segreteria; 22) provvede a che siano aggiornati e conservati il giornale di chiesuola, il giornale di macchina e gli altri registri e documenti previsti dalle disposizioni vigenti, apponendovi le firme o i visti prescritti con la periodicità stabilita; 23) in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, collisione e altro sinistro marittimo, impartisce gli ordini per l'attuazione dei provvedimenti atti alla salvezza dell'unità, successivamente, redige particolareggiato rapporto contenente tutte le indicazioni necessarie per accertarne le cause, le responsabilità e riconoscere l'entità del danno nei suoi particolari; 24) nell'imminenza della perdita dell'unità, quando siano risultati vani tutti i tentativi per evitarla, provvede dapprima alla salvezza delle vite umane nell'ordine seguente: invalidi, ammalati o feriti, passeggeri, con precedenza alle donne e ai bambini, equipaggio; successivamente e soltanto se la situazione lo consente, procede al recupero dei documenti e dei materiali più importanti; scende per ultimo da bordo; 25) prima di assumere il comando, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare, al fine di accertare le qualità evolutive e di manovra dell'unità ed il funzionamento dei materiali e dei servizi in navigazione, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unità sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra comandanti"; 26) viene presentato formalmente all'equipaggio, quale nuovo comandante, dal comandante cedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-58

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