Titolo IV›Capo III
Art. 55
Preposto alla base navale
In vigore dal 16 apr 1999
1. A ciascuna base navale è preposto, di regola, un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso di abilitazione al comando di naviglio di altura; tale incarico può essere conferito, in relazione all'organico delle unità navali assegnate, anche a personale di detto ruolo destinato a bordo del naviglio.
2. Il preposto alla base navale è alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto penitenziario e ne riceve le direttive generali relative al servizio.
3. Il preposto alla base navale può essere coadiuvato da personale di coperta e di macchina appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Il preposto alla base navale, in particolare, è responsabile, nei confronti del direttore dell'istituto penitenziario:
a) dell'impiego del naviglio per lo svolgimento dell'attività operativa e logistica ordinaria e di quella che si rendesse necessaria per compiti di soccorso, salvataggio ed assistenza;
b) del grado di prontezza operativa di ciascuna unità navale, intendendosi per essa il tempo massimo, dal momento della ricezione dell'ordine, entro il quale deve poter partire avendo recuperato il personale assente e ripristinato eventuali apparecchiature e macchinari smontati;
c) delle modalità di esecuzione di appropriati turni di sorveglianza del naviglio all'ormeggio che, per quanto concerne le unità ed i mezzi navali, devono in ogni caso prevedere la presenza a bordo di almeno una persona;
d) delle attività connesse all'efficienza del naviglio, provvedendo a tal fine:
1) alla programmazione dei lavori principali da eseguirsi a cura degli stabilimenti o dei cantieri, oltrechè delle manutenzioni, delle verifiche e delle visite periodiche da eseguirsi a cura del personale di bordo;
2) ad individuare le dotazioni di pezzi di rispetto e di attrezzature, da conservarsi sia a bordo sia a terra, occorrenti per mantenere l'approntamento operativo del naviglio, e a controllarne periodicamente l'adeguatezza e l'approvvigionamento;
3) a richiedere che siano effettuate le riparazioni, le verifiche, le messe a punto, disponendole direttamente in caso di urgenza con i mezzi assegnati a tale scopo e riferendone al direttore dell'istituto;
4) a mantenere i necessari contatti con gli stabilimenti o i cantieri per la definizione ed esecuzione sia dei lavori programmati sia di eventuali riparazioni o interventi non eseguibili a cura del personale di bordo;
5) a procurare che siano assicurati i rifornimenti di viveri, vestiario, combustibile ed altri materiali di consumo;
6) a verificare la corretta applicazione delle norme per la condotta, la manutenzione e la conservazione dei materiali ed esigendo, qualora queste non siano state specificatamente emanate, che siano comunque adottati i criteri della razionalità, dell'economia, della sicurezza e della previdenza;
7) a promuovere indagini per l'accertamento delle cause all'origine di avarie o inconvenienti di natura anomala, anche, se del caso, con l'intervento di organi tecnici competenti;
e) dell'appropriato assetto esterno ed interno del naviglio, in porto ed in navigazione, della regolare tenuta dei documenti di bordo, della disciplina e della cura delle uniformi, anche a mezzo di ispezioni;
f) delle sostituzioni temporanee di personale che si rendono necessarie per assicurare l'operatività del naviglio;
g) dell'organizzazione ed il funzionamento del magazzino e dell'officina, nonché della custodia e conservazione dei relativi materiali e delle altre infrastrutture in uso al servizio navale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-55