Titolo IV›Capo III
Art. 57
Formazione degli equipaggi e degli armamenti
In vigore dal 16 apr 1999
1. Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede anche, direttamente, a disporre i movimenti del personale e le assegnazioni degli incarichi.
2. Al fine di assicurare l'operatività del naviglio, il direttore dell'istituto penitenziario o, in caso di assenza o di impedimento, oppure, su delega, il preposto alla base navale può disporre temporanee sostituzioni di personale assegnato alla base stessa.
3. Gli armamenti sono formati, in funzione delle esigenze, con personale appositamente assegnato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o con personale del servizio disponibile nella sede.
4. Tutto il personale navigante concorre ad assicurare, ognuno al proprio livello, i servizi generali e di vigilanza e non deve essere, di norma, impiegato in servizi di istituto diversi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-57