Titolo IV›Capo II
Art. 53
Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso
In vigore dal 16 apr 1999
1. Qualora per eccezionali esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai sensi dell' della legge 10 aprile 1981, n. 121, l'impiego di personale del Corpo di polizia penitenziaria, il prefetto della provincia interessata, sentito il questore ne fa richiesta al provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria territorialmente competente, il quale provvede e ne dà notizia al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il provveditore, nel caso in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria previsti dall' della legge 15 dicembre 1990 n. 395, trasmette la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La forza resa disponibile ai sensi dei commi 1 e 2 è messa a disposizione del questore per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza l'impiego di cui al comma 1 può essere richiesto direttamente ai direttori degli istituti o servizi penitenziari, i quali ne danno immediata comunicazione al provveditore regionale ed al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-53