Titolo III

Art. 16

Obbligo di reperibilità

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale dal Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità ai sensi del comma 5 dell' della legge 15 dicembre 1990, n.395, ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile. 2. Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possono essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilità di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall', comma 1, può disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del comma 5 dell' della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 3. In caso di assenza o di impedimento del comandante del reparto, colui che lo sostituisce ai sensi dell' è tenuto ad assicurare la propria reperibilità con le stesse modalità stabilite dal comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-16

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