Titolo III

Art. 17

Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari

In vigore dal 16 apr 1999
1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-17

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