Art. 17 · Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari
Titolo III

Art. 17

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Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari

In vigore dal 16 apr 1999
1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-17