Titolo III
Art. 17
18 / 92Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari
In vigore dal 16 apr 1999
1. Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-17