Titolo III

Art. 14

Cura della persona

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di porre particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta. 2. Il personale ha altresì, l'obbligo di porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. 3. Il suddetto personale cura in particolare: a) se di sesso femminile, che i capelli siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato; b) se di sesso maschile, che la barba, i baffi e i capelli siano di moderata lunghezza e che questi ultimi siano tenuti in modo tale da lasciare scoperta la fronte, per consentire di portare il copricapo calzato. 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'uniforme, è fatto divieto: a) di indossare o portare effetti di vestiario, accessori e materiali di equipaggiamento non previsti espressamente dalle disposizioni in vigore; b) di variare la foggia dell'uniforme o di indossare elementi ornamentali che ne alterino l'assetto formale. 5. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'abito civile ed è fuori servizio, è fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-14

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