Titolo III
Art. 19
Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.
3. Per la custodia dell'armamento di reparto, si applicano le disposizioni di cui agli , comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n.551 recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-19