Titolo IVCapo I

Art. 21

Impiego nei servizi

In vigore dal 16 apr 1999
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica, ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola secondo criteri di rotazione, salva l'applicazione del criterio della specializzazione professionale, ove previsto. 2. Ai posti di servizio che richiedono particolare esperienza è destinato, su proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianità di servizio ed attitudine. 3. Lo svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalità è di regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che può essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia. 4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all', salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con prole di età inferiore a tre anni, nonché al personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-21

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