Titolo I

Art. 1

Promessa solenne

In vigore dal 16 apr 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della Costituzione; Visto l' della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell' della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento: Promessa solenne 1. All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall', primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. La promessa solenne può essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. 3. La promessa solenne in forma individuale è prestata alla presenza di due testimoni. 4. La promessa solenne in forma collettiva può essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale già in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto". 5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, è redatto processo verbale. 6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-1

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