Titolo I

Art. 2

Giuramento

In vigore dal 16 apr 1999
1. All'atto dea nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall', secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento può essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro". 3. Il giuramento in forma collettiva è prestato davanti ad una rappresentanza di personale già in servizio. 4. Del giuramento, in qualunque forma prestato, è redatto processo verbale. 5. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-2

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