Titolo I
Art. 6
Tessere di riconoscimento
In vigore dal 16 apr 1999
1. Le tessere di riconoscimento di cui all' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità: dieci anni dalla data del rilascio".
2. I colori delle tessere sono:
- marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
- blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
- verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;
- rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell' della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".
4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validità quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-6