Titolo IVCapo II

Art. 42

Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari

In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve: 1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia; 2) rilevare le modalità di relazione e di socialità dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'. 3) assicurarsi della perfetta integrità ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonché degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli; 4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione; 5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti; 6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumità delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonché segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti; 7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone; 8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresì le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza; 9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-42

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