Titolo IVCapo II

Art. 43

Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario

In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in particolare, deve: 1) custodire le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non prescritti dal sanitario o non necessari al servizio; 2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria; 3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati; 4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrità e l'igiene dei locali, nonché la salute e l'incolumità delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose; 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-43

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