Titolo IV›Capo II
Art. 41
Servizio di portineria
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria è responsabile degli ingressi dell'istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonché del controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall'istituto.
2. Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di:
1) non consentire ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati;
2) non allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere stato preventivamente sostituito;
3) impedire che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate;
4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, accertare la regolarità del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di servizio, effettuando le relative registrazioni;
5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo l'introduzione nell'istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non consentiti;
6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita;
7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei locali della portineria;
8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-41