Titolo IVCapo II

Art. 40

Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne

In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attività lavorative organizzate dall'Amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali. 2. Il responsabile della vigilanza deve, in particolare: 1) fare l'appello dei lavoranti e farli perquisire prima di uscire dall'istituto, al momento del rientro e, ove occorra, durante il lavoro; 2) accertare di frequente che tutti i lavoranti siano presenti; 3) distribuire, durante l'andata ed il ritorno e sul luogo del lavoro, il personale addetto alla vigilanza in modo che i lavoranti rimangano sempre sotto controllo; 4) far perlustrare attentamente i luoghi nei quali si svolge il lavoro, anche per evitare che i lavoranti possano nascondersi, allontanarsi o essere avvicinati da persone estranee; 5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra. 6) rilevare e riferire sull'impegno dei detenuti e degli internati nello svolgimento del lavoro e sulle modalità dei loro rapporti interpersonali, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'. 3. il personale addetto alla vigilanza, in particolare, deve: a) perquisire i lavoranti nei casi di cui al comma 2, numero 1); b) sorvegliare costantemente i lavoranti per impedirne ogni tentativo di fuga; c) controllare che i lavoranti svolgano regolarmente la loro attività; d) informare il responsabile della vigilanza sugli elementi di cui al n. 6) del comma 2, nonché di ogni fatto rilevante per l'ordine, la disciplina e la sicurezza; e) impedire che ai lavoranti si avvicinino persone estranee; f) evitare di intrattenersi a parlare con alcuno; g) non abbandonare, in caso di sostituzione, la vigilanza prima dell'arrivo del sostituto; h) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il responsabile della vigilanza, ove occorra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-40

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