Titolo IVCapo II

Art. 35

Vigilanza armata degli istituti penitenziari.

In vigore dal 16 apr 1999
1. La vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto stabilito dal quarto comma dell' della legge 26 luglio 1975, n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione. In ogni caso deve essere garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-35

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