Titolo IV›Capo II
Art. 38
Servizio di vigilanza armata
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le più scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve:
1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli, sostando nella garitta nei casi e nei limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all' e, se previsto, compiendo il percorso assegnatogli;
2) caricare l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla;
3) qualora si verifichi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio, e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza dell'istituto o per l'incolumità delle persone, senza venire meno ai suoi speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;
4) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-38