Titolo IVCapo I

Art. 33

Unità operative

In vigore dal 16 apr 1999
1. Nell'ambito del reparto sono organizzate unità operative, che comprendono più posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse è preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli , commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di più unità operative può essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate. 2. Le unità operative comprendono uno o più complessi funzionali concernenti, principalmente: a) la predisposizione dei turni di servizio; b) l'ordine e la sicurezza, ivi compresa la vigilanza armata; c) la ricezione e la dimissione dei detenuti e degli internati ed altri adempimenti connessi, nonché comunicazioni informatiche e successivi aggiornamenti; d) le traduzioni dei detenuti e degli internati ed il piantonamento dei medesimi quando sono ricoverati in luoghi esterni di cura; e) l'armamento, l'equipaggiamento, il vestiario uniforme del personale del Corpo di polizia penitenziaria; f) i mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. 3. Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-33

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