Titolo IV›Capo I
Art. 31
Reparto. Compiti ed autonomia del comandante
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto.
2. Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformità al disposto dell', comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
4. Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.
5. In particolare, il comandante del reparto:
a) informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati;
b) dirige e coordina le unità operative, fermo restando quanto disposto dall';
c) indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il servizio;
d) partecipa alle riunioni di gruppo di cui agli del decreto dei Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, anche utilizzando gli elementi di osservazione raccolti dal personale ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell';
e) esercita la sua autonomia affinché il reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali.
6. Il comandante del reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinché:
a) l'armamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 551, sia custodito secondo quanto disposto dall';
b) le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite;
c) i detenuti e gli internati, nonché le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
d) tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti al mattino dopo la sveglia, alla sera prima del riposo, ad ogni cambio di turno ed in ogni altra occasione in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;
e) i prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto vengano regolarmente effettuati;
f) i colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia.
7. Quando ricorrono le situazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-31