Titolo IV›Capo I
Art. 32
Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto
In vigore dal 16 apr 1999
1. In caso di assenza o impedimento del comandante del reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del reparto è assunta dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore.
2. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può in ogni caso disporre che la titolarità della funzione di comandante del reparto sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-32