Titolo IVCapo II

Art. 39

Preposti ai singoli servizi

In vigore dal 16 apr 1999
1. Fermo restando quanto previsto dagli , comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare: 1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il comandante del reparto, ove occorra. 2. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-39

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