Titolo IV›Capo II
Art. 39
40 / 92Preposti ai singoli servizi
In vigore dal 16 apr 1999
1. Fermo restando quanto previsto dagli , comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante;
4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all' e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.
2. I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-39