Titolo IVCapo III

Art. 56

Personale navigante

In vigore dal 16 apr 1999
1. La condotta del naviglio è affidata a personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare, presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-56

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