Titolo IV›Capo III
Art. 59
Doveri del vice comandante
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il vice comandante coadiuva il comandante.
2. In particolare, il vice comandante è responsabile nei confronti del comandante:
a) dell'organizzazione, del funzionamento e della efficienza dei servizi generali e di coperta;
b) della tenuta e conservazione del materiale, delle attrezzature marinaresche e dei mezzi di salvataggio, della pulizia del fuori bordo e dei locali interni, dell'ordine e dell'assetto dell'unità;
c) della corretta esecuzione delle manutenzioni e dei lavori di coperta affidati all'equipaggio;
d) della prontezza operativa della unità nei tempi prescritti;
e) della disciplina, del contegno e delle uniformi del personale;
f) dell'igiene, del benessere e dell'istruzione dell'equipaggio;
g) della conservazione e dell'aggiornamento del materiale nautico e della tenuta degli apparati per le comunicazioni;
h) della direzione di tutte le operazioni a carattere marinaresco; in relazione a ciò egli:
- dirige i preparativi per gli arrivi e le partenze, curando che l'unità sia pronta a muoversi all'ora prescritta;
- al posto di manovra, concorre alla direzione dell'unità, sovrintendendo al maneggio delle ancore e degli ormeggi;
- si alterna al comando della guardia in navigazione;
- conduce la manovra, sè ne è espressamente incaricato;
- si assicura del corretto rizzaggio dei materiali mobili in navigazione e della sicurezza del sistema di ormeggio quando in porto o alla fonda;
i) della corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione ed alla contabilità e, in particolare, della regolare tenuta del vestiario da parte dell'equipaggio.
3. Il vice comandante inoltre:
a) prende conoscenza della corrispondenza ufficiale, attenendosi in proposito alle disposizioni ricevute;
b) non si assenta contemporaneamente al comandante quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;
c) sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-59