Titolo IVCapo III

Art. 59

Doveri del vice comandante

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il vice comandante coadiuva il comandante. 2. In particolare, il vice comandante è responsabile nei confronti del comandante: a) dell'organizzazione, del funzionamento e della efficienza dei servizi generali e di coperta; b) della tenuta e conservazione del materiale, delle attrezzature marinaresche e dei mezzi di salvataggio, della pulizia del fuori bordo e dei locali interni, dell'ordine e dell'assetto dell'unità; c) della corretta esecuzione delle manutenzioni e dei lavori di coperta affidati all'equipaggio; d) della prontezza operativa della unità nei tempi prescritti; e) della disciplina, del contegno e delle uniformi del personale; f) dell'igiene, del benessere e dell'istruzione dell'equipaggio; g) della conservazione e dell'aggiornamento del materiale nautico e della tenuta degli apparati per le comunicazioni; h) della direzione di tutte le operazioni a carattere marinaresco; in relazione a ciò egli: - dirige i preparativi per gli arrivi e le partenze, curando che l'unità sia pronta a muoversi all'ora prescritta; - al posto di manovra, concorre alla direzione dell'unità, sovrintendendo al maneggio delle ancore e degli ormeggi; - si alterna al comando della guardia in navigazione; - conduce la manovra, sè ne è espressamente incaricato; - si assicura del corretto rizzaggio dei materiali mobili in navigazione e della sicurezza del sistema di ormeggio quando in porto o alla fonda; i) della corretta applicazione delle norme relative all'amministrazione ed alla contabilità e, in particolare, della regolare tenuta del vestiario da parte dell'equipaggio. 3. Il vice comandante inoltre: a) prende conoscenza della corrispondenza ufficiale, attenendosi in proposito alle disposizioni ricevute; b) non si assenta contemporaneamente al comandante quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza; c) sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-59

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