Titolo IV›Capo III
Art. 63
Doveri del conduttore di macchina.
In vigore dal 16 apr 1999
1. Al conduttore di macchina sono affidati l'organizzazione, il funzionamento e l'efficienza dei servizi di macchina dell'unità o del mezzo navale.
2. In particolare, il conduttore di macchina è responsabile, nei confronti del comandante:
a) dell'efficienza e della manutenzione:
- dell'apparato di propulsione e dei relativi impianti e macchinari ausiliari;
- degli elettrogeneratori, dell'impianto elettrico e del sistema di condizionamento;
- delle strutture dello scafo;
- degli organi e delle strutture relativi alla galleggiabilità, alla stabilità, alla manovra e alla sicurezza;
b) del concorso dell'efficienza di impianti, mezzi ed apparecchiature relativi ai servizi generali e di coperta;
c) dell'addestramento professionale del personale motorista;
d) della custodia dei materiali di dotazione e di quelli di consumo e della relativa contabilità;
e) delle operazioni di imbarco e conservazione e dell'uso dei combustibili e lubrificanti;
f) dell'approvvigionamento e dell'impiego degli attrezzi e dei pezzi di rispetto;
g) della predisposizione delle consegne relative ai provvedimenti di sicurezza, da adottarsi in caso di incendio, allagamento, sinistro marittimo o altro pericolo ed, altresì, dell'addestramento di tutti i membri dell'equipaggio all'impiego dei relativi materiali ed apparecchiature;
h) dell'approntamento al moto delle macchine nei tempi prescritti dal grado di prontezza operativa dell'unità;
i) della condotta degli apparati dei servizi di macchina, anche dal punto di vista economico, e della buona conservazione degli organi che li compongono;
l) della direzione e del controllo dell'apparato di propulsione nelle entrate e nelle uscite dai porti e della corretta e tempestiva rispondenza agli ordini di manovra;
m) dell'aggiornamento e della conservazione dei disegni dell'unità e dei documenti relativi ai servizi di propria pertinenza, con particolare riferimento al giornale di macchina, di cui cura la scrupolosa compilazione giornaliera;
n) della esecuzione della manutenzione e dei lavori di macchina affidati all'equipaggio e della sorveglianza sulla corretta, completa e puntuale esecuzione dei lavori e delle riparazioni affidati agli stabilimenti o cantieri;
o) della pronta esecuzione dei provvedimenti di sicurezza, in caso di gravi avarie, incendi, incaglio, collisione o altro sinistro marittimo, coadiuvando poi il comandante nella redazione del relativo rapporto.
3. Il conduttore di macchina, inoltre, prima di assumere l'incarico, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare per accertare le prestazioni e le condizioni di funzionamento delle apparecchiature, impianti e strutture di pertinenza dei servizi di macchina, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unità sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra conduttori di macchina".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-63