Titolo IV›Capo IV
Art. 68
Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre
In vigore dal 16 apr 1999
1. Tutti i mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria devono essere muniti di specifica targa costituita da una sigla seguita da un numero corrispondente a quello di immatricolazione.
2. I mezzi di trasporto possono recare sulle fiancate, sulle parti anteriore e posteriore e sui lunotti anteriore e posteriore scritte identificative e l'emblema del Corpo di polizia penitenziaria.
3. La sigla della targa e le scritte di cui ai commi 1 e 2, nonché il colore dei mezzi di trasporto sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
4. La installazione degli accessori, compresi la sirena d'allarme e i lampeggiatori, nonché degli apparati ricetrasmittenti è disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-68