Titolo IVCapo IV

Art. 69

Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre

In vigore dal 16 apr 1999
1. L'immatricolazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in apposito registro, secondo le vigenti disposizioni in materia per le Forze armate e per le Forze di polizia, ad eccezione della punzonatura dell'emblema del Corpo. 2. Per ogni mezzo di trasporto terrestre deve essere tenuto il libretto matricolare, secondo il modello predisposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il libretto matricolare viene emesso in doppio esemplare, di cui il primo viene custodito permanentemente a bordo, mentre il secondo viene tenuto presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. L'assicurazione dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria è effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-69

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