Titolo IV›Capo IV
Art. 74
Responsabilità
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il conducente del mezzo di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria è responsabile dei danni arrecati a persone o a beni dell'Amministrazione o di terzi, nei limiti delle norme in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-74