Titolo V

Art. 76

Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile.

In vigore dal 16 apr 1999
Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile. 1. Le onorificenze e le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo la normativa vigente in materia. 2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-76

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