Titolo IVCapo IV

Art. 71

Ordine di uscita

In vigore dal 16 apr 1999
1. L'ordine di uscita è il documento con il quale viene autorizzato l'impiego di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed è emesso, all'inizio di ciascun servizio, dall'autorità che lo ha disposto. 2. L'ordine di uscita, che si compone di matrice e di figlia, deve essere completato in ogni sua parte. La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo di trasporto per la intera durata del servizio. Al termine del servizio, l'ordine di uscita è completato in ogni sua parte e firmato dal conducente e restituito all'autorità che ha disposto il servizio stesso. 3. L'ordine di uscita deve contenere: - il numero progressivo e la data; - il tipo e la targa del mezzo di trasporto: - la data e l'orario di effettuazione del servizio; - la qualifica e il nome del conducente; - il motivo del servizio; - l'itinerario; - l'autorità che ha disposto il servizio; - gli spazi per la firma del conducente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-71

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