Titolo IV›Capo IV
Art. 71
Ordine di uscita
In vigore dal 16 apr 1999
1. L'ordine di uscita è il documento con il quale viene autorizzato l'impiego di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed è emesso, all'inizio di ciascun servizio, dall'autorità che lo ha disposto.
2. L'ordine di uscita, che si compone di matrice e di figlia, deve essere completato in ogni sua parte. La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo di trasporto per la intera durata del servizio. Al termine del servizio, l'ordine di uscita è completato in ogni sua parte e firmato dal conducente e restituito all'autorità che ha disposto il servizio stesso.
3. L'ordine di uscita deve contenere:
- il numero progressivo e la data;
- il tipo e la targa del mezzo di trasporto:
- la data e l'orario di effettuazione del servizio;
- la qualifica e il nome del conducente;
- il motivo del servizio;
- l'itinerario;
- l'autorità che ha disposto il servizio;
- gli spazi per la firma del conducente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-71