Titolo IVCapo IV

Art. 72

Manutenzione e riparazioni

In vigore dal 16 apr 1999
1. Qualora l'Amministrazione penitenziaria non possa provvedere direttamente, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto terrestre devono essere effettuate presso le officine della casa costruttrice ovvero presso officine autorizzate dalla stessa, secondo le disposizioni impartite in via generale dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-72

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