Titolo V
Art. 80
Premi in denaro
In vigore dal 16 apr 1999
1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distintosi per servizi di particolare rilievo, che comunque non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste dagli , può essere concesso un premio in denaro.
2. Il premio in denaro è concesso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il premio in denaro è cumulabile con i riconoscimenti per anzianità di servizio o al merito di servizio di cui all' e non è invece cumulabile con quelli previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dall', comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-80