Titolo VI
Art. 84
Personale
In vigore dal 20 lug 2002
1. Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.
2. Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attività agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attività sportive, anche in sede periferica.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 2002, N. 132.
4. La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-84