Titolo VI
Art. 83
Principi generali
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attività sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.
2. La struttura organizzativa dell'attività sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Per le finalità dei gruppi sportivi e per l'attività locale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-83