Titolo VI
Art. 85
Mezzi, attrezzature ed impianti
In vigore dal 16 apr 1999
1. Per l'attività dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria a livello locale, nazionale ed internazionale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria realizza e rende disponibili mezzi, attrezzature ed impianti adeguate alle esigenze.
2. Gli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria possono essere concessi in uso gratuito al Comitato olimpico nazionale italiano, alle singole Federazioni sportive e alle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-85