Titolo VIII
Art. 89
Mensa obbligatoria di servizio
In vigore dal 16 apr 1999
1. Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sono istituite nelle sedi individuate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-89