Art. 89 · Mensa obbligatoria di servizio
Titolo VIII

Art. 89

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Mensa obbligatoria di servizio

In vigore dal 16 apr 1999
1. Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sono istituite nelle sedi individuate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-89