Titolo IV›Capo II
Art. 52
Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria
In vigore dal 16 apr 1999
Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria 1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica, qualora direttamente connessi ai servizi di istituto, compiti di vigilanza armata ad immobili dell'Amministrazione penitenziaria diversi dagli istituti penitenziari o a materiali di proprietà della stessa osserva le norme di cui agli del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse direttive emanate ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-52